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Esonero formativo

1) Possono essere richiesti esoneri dall’obbligo di formazione e aggiornamento professionale?
Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo, l'obbligatorietà formativa cessa automaticamente al compimento del 70 anno di età. Il Nuovo Portale Servizi del CNAPPC registrerà automaticamente l’esonero. Eventuali debiti formativi riportati dai trienni precedenti dovranno essere comunque sanati ai fini della regolarità formativa..
Possono essere richiesti esoneri nei seguenti casi:
  1. maternità, paternità, adozione riducendo l’obbligo formativo di n°20 CFP per ciascuna maternità (paternità e adozione) nel triennio, ivi compresi i 4 CFP in materia di Deontologia e discipline ordinistiche;
  2. malattia grave, infortunio,che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi continuativi;
  3. docenti universitari a tempo pieno iscritti nell’elenco speciale (L. 382/1980) ai quali è precluso lo svolgimento della professione;;
  4. non svolgimento della professione, neanche occasionalmente per almeno un anno, subordinato alla sottoscrizione di dichiarazione sotto la propria personale responsabilità di:
    • non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
    • non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
    • non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente pubblico o privato).
2) Sono un neo iscritto: sono soggetto all’obbligo formativo?
Per i neoiscritti l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’Ordine, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’albo e l’inizio dell’obbligo formativo.
 
 
3) A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:
  • coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell’Ente o della struttura privata di appartenenza;
  • coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.);
  • coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l’adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego).
L’esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale rispetto alla durata del triennio, almeno per un anno e non per frazioni di esso (anche per i CFP relativi alle discipline ordinistiche). L’iscritto provvede personalmente a richiedere sul Nuovo Portale Servizi del CNAPPC l’esonero dall’obbligo formativo. Con la richiesta l’iscritto si impegna a comunicare all’Ordine l’eventuale perdita del requisito per l’esonero richiesto, immediatamente al verificarsi dell’evento, con la consapevolezza della decadenza del beneficio dell’esonero per tutto l’anno solare di riferimento.