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Esonero formativo

1) Possono essere richiesti esoneri dall’obbligo di formazione e aggiornamento professionale?
Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo la obbligatorietà formativa cessa automaticamente al compimento del 70 anno di età, pertanto non si deve presentare istanza di esonero.
Possono essere richiesti esoneri nei seguenti casi:
  • maternità, riducendo l'obbligo formativo di - 20 cfp nel triennio sperimentale e - 30 cfp nel triennio ordinario, ivi compresi i 4 cfp obbligatori sulla deontologia;
  • malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi continuativi (nel caso di malattia o infortunio, dietro presentazione di certificato medico);
  • altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore o situazioni di eccezionalità.
Scarica il MODULO DI ESONERO.
 
2) Sono un neo iscritto: sono soggetto all’obbligo formativo?
Per i neoiscritti l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’Ordine, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’albo e l’inizio dell’obbligo formativo.
 
3) Sono un docente universitario a tempo pieno: sono esonerato dall'obbligo formativo?
Possono essere esonerati dagli obblighi formativi i professori universiti ed i ricercatori a tempo pieno che non svolgono attività professionale, rimanendo fermo l'obbligo di aggiornamento sui temi della deontologia e dei compensi professionali (vedi circolare CNAPPC 20 Marzo 2014 n. 690). Per la richiesta di esonero è possibile compilare la seguente scheda allegando documento comprovante l'incarico e inviarli all’indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.