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Quanti C.F.P. occorrono

1) Quanti crediti devo acquisire?
Nel 1° triennio formativo tutti gli architetti italiani devono acquisire un minimo di 60 crediti formativi, di cui almeno 12 cfp sui temi dell’area "Discipline Ordinistiche". Il primo triennio scadrà il 31 dicembre 2016.
 
2) Cosa succede se non ho maturato tutti i crediti minimi entro il 31 dicembre 2016?
Sarà possibile regolarizzare la propria posizione nel semestre di "ravvedimento operoso", dal 1° gennaio al 31 giugno 2017; al termine di tale periodo le posizioni che risulteranno ancora irregolari verranno comunicate al Consiglio di Disciplina per l'avvio delle procedure disciplinari.
 
3) Cosa comporta l’inosservanza dell’obbligo formativo?
L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Il mancato raggiungimento dei cfp fino al 20% (12 su 60 cfp) determina la sanzione della CENSURA, mentre un numero maggiore di cfp non acquisiti determina la sanzione della SOSPENSIONE nella misura di un giorno di sospensione per ogni cfp non acquisito.
 
Si rammenta che, per essere in regola, è necessario comunque acquisire i CFP richiesti sui temi delle discipline ordinistiche. In ALLEGATO alcuni esempi di applicazione delle sanzioni.
 
4) In cosa consistono le sanzioni disciplinari?
  1. l’avvertimento, consiste in una comunicazione del Presidente del Collegio di disciplina all’incolpato, nella quale viene dimostrato al colpevole quali siano le mancanze commesse, con l’esortazione a non ricadervi (con notifica all’incolpato a mezzo pec o raccomandata a.r.);
  2. la censura, consiste in una comunicazione del Presidente del Collegio di Disciplina con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate e in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo ( la comunicazione viene notificata a mezzo dell’ufficiale giudiziario);
  3. la sospensione dall’esercizio della professione per un tempo massimo di sei mesi; (la comunicazione viene notificata a mezzo dell’ufficiale giudiziario);
  4. la sospensione a tempo indeterminato viene comminata ai sensi dell’art 2 legge 3 agosto 1949 n. 536 esclusivamente nel caso del professionista che si è reso moroso della quota di iscrizione all’albo. Tale sospensione cessa con il pagamento delle quote.( la comunicazione viene notificata a mezzo dell’ufficiale giudiziario).
I provvedimenti definitivi di sospensione dall’albo sono comunicati e inviati a tutti gli enti ai quali viene trasmesso l’albo e in particolare: Corte d’appello, Tribunale, Procura della Repubblica, Camera di Commercio, Ministeri, Inarcassa, Cnappc ,Prefettura, Comando VVFF, Soprintendenza, Consiglio Regionale Puglia, Intendenza di Finanza, gli Ordini professionali italiani, tutti i Comuni della provincia di Taranto.
 
Il provvedimento definitivo di sospensione dall’albo comporta la sospensione dall’esercizio della professione. Costituisce illecito disciplinare l’attività esercitata senza titolo professionale o in periodo di sospensione art 4 comma 2 del Codice Deontologico.
 
Il provvedimento di sospensione dall’albo comporta la cancellazione temporanea da Inarcassa.

 

 

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