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Quanti C.F.P. occorrono

1) Quanti crediti devo acquisire?
Il triennio formativo attuale, che si concluderà il 31 dicembre 2025, costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari. Ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, l’iscritto ha l’obbligo di acquisire nel triennio formativo n°60 CFP di cui n°12 CFP derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e delle Discipline Ordinistiche. Il CNAPPC e gli Ordini territoriali raccomandano l’acquisizione da parte dell’iscritto di un numero annuo di CFP non inferiore a n°10, dei quali n°4 CFP su temi della Deontologia e delle Discipline Ordinistiche, al fine di garantire la continuità nel tempo dell’aggiornamento professionale.
 
2) Cosa succede se non ho maturato tutti i crediti minimi entro il 31 dicembre 2025?
Sarà possibile regolarizzare la propria posizione nel semestre di "ravvedimento operoso", dal 1° gennaio al 30 giugno 2026; al termine di tale periodo le posizioni che risulteranno ancora irregolari verranno comunicate al Consiglio di Disciplina per l'avvio delle procedure disciplinari.
 
3) Cosa comporta l’inosservanza dell’obbligo formativo?
L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137. Alla scadenza del triennio formativo e tenuto conto del periodo occorrente per l’elaborazione dei dati da parte della piattaforma nazionale, l’Ordine territoriale, deve trasmettere al Consiglio di Disciplina l’elenco degli iscritti, che risultano non aver assolto l’obbligo formativo, in conformità al Codice Deontologico vigente. Tale inosservanza è valutata in totale autonomia dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo. Le sanzioni sono previste dall’art. 9 del Codice deontologico.
 
Si rammenta che, per essere in regola, è necessario comunque acquisire i CFP richiesti sui temi delle discipline ordinistiche. In ALLEGATO alcuni esempi di applicazione delle sanzioni.
 
4) In cosa consistono le sanzioni disciplinari?
  1. l’avvertimento, consiste in una comunicazione del Presidente del Collegio di disciplina all’incolpato, nella quale viene dimostrato al colpevole quali siano le mancanze commesse, con l’esortazione a non ricadervi (con notifica all’incolpato a mezzo pec o raccomandata a.r.);
  2. la censura, consiste in una comunicazione del Presidente del Collegio di Disciplina con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate e in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo ( la comunicazione viene notificata a mezzo dell’ufficiale giudiziario);
  3. la sospensione dall’esercizio della professione per un tempo massimo di sei mesi; (la comunicazione viene notificata a mezzo dell’ufficiale giudiziario);
  4. la sospensione a tempo indeterminato viene comminata ai sensi dell’art 2 legge 3 agosto 1949 n. 536 esclusivamente nel caso del professionista che si è reso moroso della quota di iscrizione all’albo. Tale sospensione cessa con il pagamento delle quote.( la comunicazione viene notificata a mezzo dell’ufficiale giudiziario).
I provvedimenti definitivi di sospensione dall’albo sono comunicati e inviati a tutti gli enti ai quali viene trasmesso l’albo e in particolare: Corte d’appello, Tribunale, Procura della Repubblica, Camera di Commercio, Ministeri, Inarcassa, CNAPPC, Prefettura, Comando VVFF, Soprintendenza, Consiglio Regionale Puglia, Intendenza di Finanza, gli Ordini professionali italiani, tutti i Comuni della provincia di Taranto.
 
Il provvedimento definitivo di sospensione dall’albo comporta la sospensione dall’esercizio della professione. Costituisce illecito disciplinare l’attività esercitata senza titolo professionale o in periodo di sospensione art 4 comma 2 del Codice Deontologico.
 
Il provvedimento di sospensione dall’albo comporta la cancellazione temporanea da Inarcassa.

 

 

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